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O. 27/05/2003 n. 3288

-Viste le note rispettivamente n. 44774/2613 del 19 marzo 2003 e n. 61708/3502 in data 15 aprile 2003, con la quale la regione Liguria ha chiesto la proroga dei termini di consegna del modello «D» e allegato 1 previsti dalla direttiva del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 30 gennaio 2001, relativa all'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4-bis della Legge 11 dicembre 2000, n. 365;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale », così come modificata ed integrata dalla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del 13 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998 verificatisi nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e S. Felice a Cancello;

- Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino, Caserta nonchè altre misure urgenti di protezione civile», n. 3029 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999, recante «Interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare gli eventi alluvionali e i dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 ed altri interventi di protezione civile», n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» e n. 3174 del 16 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15 e 16 dicembre 1999 verificatisi nel territorio della regione Campania» e l'art. 17, comma 7, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2002, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3251 del 14 novembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 2002, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3265 del 21 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile »;

- Vista la nota n. 647-03/SPC in data 6 marzo 2003 dell'ufficio territoriale del Governo di Avellino;

- Visto l'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3220 del 15 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 21 giugno 2002, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002 concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria;

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3230 del 18 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 26 luglio 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria»;

- Vista la nota n. 101/CD in data 13 maggio 2003 del presidente della regione Umbria - Commissario delegato per l'emergenza idrica nella medesima regione;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2003, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'aggravamento dello stato di crisi nell'attività di smaltimento dei rifiuti da parte dei comuni sull'intero territorio della regione Campania;

- Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3286 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione all'aggravamento dello stato di crisi nell'attività di smaltimento dei rifiuti da parte dei comuni sull'intero territorio della regione Campania »;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle Isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»;

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, per la mitigazione del rischio idrogeologico e idrico, per il potenziamento e l'attuazione delle reti radar e pluvio- idrometriche nel territorio nazionale ed altre misure urgenti di protezione civile»;

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle Isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;

-Visto il Decreto-Legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 marzo 1998, n. 61, recante «Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi»;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 12 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;

- Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato le regioni Marche ed Umbria;

-Viste le note n. 33/613/UR dell'8 marzo 2003 e n. 33/1010/UR del 12 maggio 2003 del presidente della regione Marche;

- Considerato che, in relazione alle esigenze derivanti dalle molteplici situazioni emergenziali in atto, anche tenuto conto delle attività sviluppate e da sviluppare ai sensi dell'art. 12, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile del 21 febbraio 2003, n. 3265, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad assumere in via d'urgenza ogni iniziativa necessaria ad assicurare che le attività di volo degli elicotteri e degli aerei di proprietà del Dipartimento stesso abbiano luogo nelle condizioni di massima sicurezza ed efficienza operativa;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003, concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumità, derivante da possibili azioni di natura terroristica conseguenti all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale»;

-Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 26 aprile 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» della cerimonia di canonizzazione di Padre Pio da Pietrelcina;

- Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2002, n. 3201, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 2002, recante «Interventi urgenti conseguenti alla dichiarazione di "grande evento" della cerimonia di canonizzazione del Beato Padre Pio da Pietrelcina»; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 30 settembre 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Palermo a seguito degli eventi sismici del 6 settembre 2002;

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3250 dell'8 novembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 2002, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 6 settembre 2002 nel territorio della provincia di Palermo, nonchè procedure di snellimento per taluni obiettivi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive integrazioni e modificazioni;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, così come modificato ed integrato dal successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002;

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, così come modificata ed integrata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3247 del 30 ottobre 2002;

-Vista l'ordinanza n. 3283 del 18 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2003, recante «Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione eruropea»;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002, con il quale lo stato d'emergenza in ordine alla situazione socioeconomica ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, recante «Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza socio- economica-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno»;

-Ritenuto che le singole esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento in ragione della necessità di assicurare ogni azione utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali;

-Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il comune di Porto Torres, per l'esecuzione degli interventi di emergenza necessari per la messa in sicurezza del lungomare Balai a Porto Torres, può adottare, nei limiti di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della Legge n. 267/1998, interventi in deroga, nel rispetto dei principi generali dall'ordinamento giuridico alla Legge regionale del 22 aprile 1987, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 11, comma 3, lettere b) e c), e 12.

 

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